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Ordinanza della Corte di Cassazione

Il presidente dell’AdSP? Figura onoraria

di Redazione Port News

Assolto da tutte le accuse ma costretto a pagarsi comunque le spese legali perché la propria figura professionale è assimilabile a quella “del cosiddetto funzionario onorario”.

Dopo sei anni di processo, tre gradi di giudizio e un’assoluzione totale da tutti i capi d’imputazione, l’ex presidente dell’autorità portuale di Genova, Giovanni Novi, non potrà nemmeno farsi pagare il conto dei propri avvocati.

In una recente ordinanza, la Corte di Cassazione Sezione Lavoro ha infatti rigettato il ricorso presentato da Novi contro la decisione della Corte di Appello di Genova di confermare quanto già deciso dal Tribunale Amministrativo Territoriale, ovvero di respingere la richiesta del rimborso delle spese legali che lo stesso Novi ha dovuto sostenere per difendersi dal processo penale avviato a suo carico in relazione a condotte criminose commesse nel periodo in cui aveva rivestito la carica di presidente della port authority ligure (tra il 2004 e il 2008).

La Corte di Appello aveva respinto l’appello di Novi, rivelando tra le altre cose che il rapporto di lavoro tra l’Autorità Portuale e il suo presidente non era assimilabile a quello del pubblico impiego ed escludendo la disparità di trattamento rispetto alla posizione dei dirigenti dell’Autorità.

La Cassazione ha ribadito quanto affermato dalla Corte di Appello, sottolineando in primo luogo l’assimibilità della figura del presidente a quella del funzionario onorario.

I motivi sono molteplici: a) Sulla base di quanto stabilito dalla legge 84/94 prima della Riforma Delrio, il Presidente, organo dell’Autorità Portuale del quale ha la rappresentanza, è nominato, previa intesa con la Regione interessata, dal Ministro dei trasporti all’esito di una procedura che non ha natura concorsuale (art. 8 comma 1), perché la scelta, di carattere fiduciario, avviene nell’ambito di una terna di nomi proposti dagli enti territoriali ( Comuni e Provincia) e dalle Camere di Commercio;

b) lo stesso dura in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta ( art. 8, comma 2);

c) il compenso è determinato dal comitato portuale, tenendo conto delle esigenze di bilancio e dei soli limiti massimi stabiliti, in relazione alle categorie ed alle classi dei porti, con decreto del Ministro dei trasporti ( art. 7 comma 2);

d) è l’autorità portuale, ente dotato di personalità di diritto pubblico, ad essere sottoposta al potere di vigilanza del Ministero, sicché non si instaurerebbe, secondo la corte suprema, alcun rapporto di dipendenza gerarchica fra Presidente e Ministro, il cui potere di revoca del mandato conferito al Presidente, da esercitare nei casi previsti dalla legge, si giustifica in ragione della funzione che il porto assolve, di rilevanza internazionale o nazionale a seconda della classe di appartenenza, comunque interessante l’economia nazionale.

Per la Cassazione non è nemmeno condivisibile la tesi, prospettata dal ricorrente, secondo cui il Presidente dell’Autorità Portuale svolgerebbe compiti e funzioni riconducibili all’attività di gestione e non a quella di indirizzo politico, essendo il Segretario Generale colui a cui il legislatore affida il momento gestionale in senso stretto;

Interessanti inoltre i punti 4.1 e 4.2 dell’ordinanza. Se è vero che in base al diritto eurounitario può essere qualificato di rapporto di lavoro subordinato anche un rapporto «sui generis» secondo il diritto nazionale, secondo la Corte tale qualificazione “non può essere invocata nella fattispecie nella quale non si discute di libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, né di orario di lavoro né, infine, di parità di trattamento fra assunti a tempo determinato e indeterminato”.

La Cassazione ha poi escluso che il funzionario onorario possa ottenere il rimborso ai sensi dell’art. 1720 cod. civ., perché la disposizione riguarda le spese sostenute a causa dell’incarico e non semplicemente in occasione del medesimo, con la conseguenza che il funzionario « non può pretendere il rimborso delle spese effettuate per difendersi in un processo penale iniziato in relazione a fatti pur connessi all’incarico, non solo qualora egli sia stato condannato, giacché la commissione di un reato non potrebbe rientrare nei limiti di un mandato validamente conferito, ma anche qualora sia stato prosciolto, giacché in tal caso la necessità di effettuare le spese di difesa non si pone in nesso di causalità diretta con l’esecuzione del mandato, ma tra l’uno e l’altro si pone un elemento intermedio, dovuto all’attività di una terza persona, pubblica o privata, e costituito dall’accusa poi rivelatasi infondata».

In un post su Linkedin, l’avvocato marittimista Davide Santini sottolinea gli interrogativi che questa decisione rischia di sollevare. “Quello che è certo è che da ora in poi nessun Presidente potrà prendere serenamente una decisione, o adottare un atto amministrativo, senza temere, anche nel caso di accuse per fatti penalmente rilevanti che risultassero infondate, di dover sostenere personalmente il peso delle spese legali per difendersi. Con l’ulteriore beffa, in questo particolare caso, del raddoppio del contributo unificato e della condanna al ristoro delle spese legali. Un altro colpo all’autonomia delle A(dS)P è stato chirurgicamente assestato”.

Anche secondo il consulente giuridico portuale, Gaudenzio Parenti, questa ordinanza presenta dei profili che, in alcuni punti, sollevano alcune perplessità e considerazioni.

“Il fatto che i Presidenti di AdSP (già AP) vengano assimilati alla figura del funzionario onorario non prevedendo, pertanto, il nesso tra la propria attività svolta e le spese legali sostenute, mina, di fatto, la serenità che gli stessi dovrebbero invece avere nello svolgimento del proprio ruolo amministrativo e decisionale. Un’ordinanza, quella della Suprema Corte, che va a sfiancare, indirettamente ma ulteriormente, la già fragile e precaria autonomia dell’Ente, statuita ex lege”.

Leggi l’ordinanza