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Il Consiglio di Stato conferma le valutazioni del TAR

Livorno, no ad esclusiva per i passeggeri

di Redazione

“Le operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri ben possono essere svolte dall’operatore assegnatario della singola area di demanio marittimo nello svolgimento delle operazioni portuali connesse al traffico ro-ro – pax, senza che ciò violi riserva di attività alcuna”.

Con  queste parole, contenute nell’articolata sentenza n.10923, il Consiglio di Stato respinge definitivamente il ricorso di Porto di Livorno 2000, ritenendolo infondato, e mette così fine al lungo braccio di ferro tra Onorato-MSC (soggetto controllante di PL2000) e Grimaldi (cui fa capo Sintermar), iniziato nel 2019 con il ricorso presentato da Porto 2000 contro gli atti dell’Autorità di Sistema Portuale che concessero a Sdt – Sintermar Darsena Toscana la gestione del traffico passeggeri e merci sulla sponda ovest della Darsena Toscana.

Il CDS sancisce in definitiva che con riferimento ai traffici RO-Pax, la Porto 2000 non può vantare alcuna pretesa di esclusività se non nell’area che le è stata assegnata in concessione, sottolineando che all’epoca in cui è stato presentato il ricorso (tempus regit actum), il servizio di assistenza ai passeggeri non era nemmeno stato ricompreso dall’AdSP nell’alveo dei servizi di interesse generale.

Per altro, afferma il CDS, ricalcando quanto rilevato dal Tar nel giudizio di primo grado, la concessione di cui è titolare la PL 2000 ha ad oggetto l’utilizzazione di aree demaniali marittime site nel porto di lviorno per uan superficie complessiva di 70.086 mq, allo scopo di manetenre e egstire un terminal finalizzato al traffico passeggeri e al traffico crocieristico in transito per il porto e servizi connessi, senza che con ciò si faccia alcun riferimento ad una esclusivitya nella propria titolarità nel traffico passeggeri al di fuori della’rea predetta.

Il Consiglio di Stato aggiunge che il disciplinare della gara  avviata nel 2015, e conclusosi col passaggio nel 2019 del controllo di PL2000 a Moby-Msc non reca menzione della pretesa esclusività.

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