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Audizioni alla Camera

Riforma porti, l’Antitrust promuove la regia unica

di Redazione

Un sì convinto alla fine del caos gestionale nei porti italiani, accompagnato però da un duro richiamo sulle regole del gioco per le concessioni delle banchine. È questa la linea tracciata dall’Antitrust (AGCM) durante l’audizione alla Camera dei Deputati sul disegno di legge che punta a riscrivere la storica legge 84/94 sul riordino portuale.

L’Autorità promuove lo spirito della riforma, la cui finalità è quella di “superare l’attuale frammentazione frammentata per passare a una programmazione unitaria degli investimenti”. Tuttavia, per evitare che la futura società “Porti S.p.A.” navighi a vista, il Garante chiede di blindare subito il testo, inserendo criteri oggettivi per stabilire le priorità dei cantieri, come la profondità dei fondali e l’adeguamento delle banchine.

Il vero terreno di scontro riguarda però la gestione delle concessioni portuali. Se da un lato l’Antitrust promuove l’obbligo di far partire le gare almeno 12 mesi prima della scadenza, come previsto dal comma 12-ter nell’articolo 18 della legge n. 84 del 1994, dall’altro boccia senza mezzi termini la possibilità di avviare le procedure su “istanza di parte”. Permettere a un privato di muoversi per primo, avverte il Garante, rischia di alterare la parità di condizioni (level playing field) a favore dei soliti noti.

Per questo, l’AGCM propone una mediazione restrittiva: se l’istanza di parte dovesse rimanere nel testo, i rivali dovranno essere tutelati. Come? Con la massima trasparenza sui piani economici (PEF) del proponente e con tempi più lunghi – almeno 120 giorni anziché 60 – per permettere ai concorrenti di presentare offerte alternative per le concessioni più lunghe.

L’affondo finale del Garante tocca la normativa europea. “Nella legislazione portuale nazionale – afferma l’AGCM – è  assente l’esplicito recepimento dei principi di libero accesso alle infrastrutture portuali da parte degli utilizzatori individuato nel Regolamento (UE) 2017/352, dove si afferma (articolo 3, comma 3) che le condizioni di accesso agli impianti, alle installazioni e alle attrezzature del porto sono eque, ragionevoli e non discriminatorie”.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato fa inoltre osservare come sia assente una norma che assicuri la trasparenza delle condizioni di servizio e delle tariffe applicate – presupposto dell’applicazione di condizioni eque e non discriminatorie.

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