Porto di Salerno, il Consiglio di Stato dà ragione all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. Niente autorizzazione “a pezzi” per Cartour.
I giudici della suprema corte mettono un punto fermo sulla controversia che vedeva contrapposte l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e la società Cartour a r.l. al centro della quale vi era la possibilità, per la compagnia di navigazione, di ottenere un’autorizzazione limitata alle sole operazioni di rizzaggio e derizzaggio dei mezzi rotabili sulla nave Cartour Delta.
Con la sentenza n. 9785/2025, la Quinta Sezione ha accolto l’appello dell’Autorità portuale, riformando la precedente decisione del TAR Campania che aveva invece annullato il diniego opposto alla società.
La vicenda nasce dalla richiesta presentata da Cartour ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge n. 84 del 1994, la normativa di riferimento in materia di porti e attività portuali. La società intendeva svolgere direttamente, per conto proprio, esclusivamente le operazioni di rizzaggio e derizzaggio, vale a dire le attività necessarie alla sistemazione e al fissaggio dei mezzi rotabili trasportati sulla nave. L’Autorità di Sistema Portuale aveva però negato l’autorizzazione, ritenendo che il titolo previsto dalla norma non potesse essere utilizzato per autorizzare soltanto una parte del complessivo ciclo delle operazioni portuali.
Cartour aveva impugnato il provvedimento davanti al giudice amministrativo, ottenendo in primo grado una decisione favorevole. L’Autorità portuale ha quindi proposto appello davanti al Consiglio di Stato. Che nella sua analisi si è soffermato sulla possibilità di dividere il ciclo operativo in singole attività. Secondo i giudici di Palazzo Spada, l’autorizzazione prevista dall’articolo 16, comma 3, della legge n. 84/1994 non può essere interpretata come un titolo riferito a una singola fase dell’attività portuale.
La disposizione, secondo la ricostruzione operata nella sentenza, riguarda infatti le operazioni portuali nel loro complesso, comprendendo le attività che caratterizzano il ciclo operativo, come carico, scarico, trasbordo e movimento delle merci. Diversa è la disciplina prevista per i servizi portuali, che hanno natura accessoria rispetto alle operazioni e possono essere oggetto di una specifica autorizzazione.
Un altro passaggio centrale della pronuncia riguarda l’articolo 16, comma 4-bis. Il Consiglio di Stato osserva che, qualora un’impresa di navigazione intenda svolgere direttamente determinate operazioni portuali con propri mezzi e personale, senza affidarsi integralmente all’organizzazione portuale ordinaria, la normativa prevede uno specifico istituto: l’autoproduzione.
Secondo il Collegio, Cartour avrebbe dovuto seguire questa strada per lo svolgimento delle attività oggetto della controversia. La società, tuttavia, aveva già presentato in precedenza una richiesta di autorizzazione all’autoproduzione, che era stata respinta. Quel provvedimento era stato successivamente confermato con una precedente pronuncia del Consiglio di Stato, la sentenza n. 676/2024, ormai passata in giudicato. Per i giudici, dunque, la richiesta di una nuova autorizzazione ai sensi del comma 3, limitata soltanto a una parte delle operazioni, non poteva trasformarsi in uno strumento per superare gli effetti del precedente diniego.
Nel giudizio è intervenuta l’Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali, che ha espresso grande soddisfazione per la sentenza.
ANCIP, assistita dallo Studio Legale Muscillo-Triossi, è intervenuta nel giudizio ad adiuvandum e a sostegno delle ragioni dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, offrendo uno specifico contributo tecnico-giuridico sulla corretta interpretazione dell’art. 16 della legge n. 84/1994 e, in particolare, sul rapporto tra l’autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali in regime di autoproduzione e l’esercizio delle medesime attività mediante ordinaria autorizzazione quale impresa portuale.
“La sentenza, riformando la decisione di primo grado, chiarisce un principio di fondamentale importanza per l’intero sistema portuale nazionale: la distinzione tra il regime dell’autoproduzione e quello dell’autorizzazione ordinaria, individuando con chiarezza i differenti presupposti necessari per il ricorso all’uno o all’altro strumento” afferma l’Associazione in un comunicato stampa, ribadendo come questo principio confermi la correttezza dell’impianto normativo costruito nel tempo dal legislatore e la sua compatibilità, come ribadito dalla stessa pronuncia, con i principi dell’ordinamento europeo in materia di concorrenza e proporzionalità.
“Si tratta di una decisione destinata ad assumere particolare rilievo nell’interpretazione delle regole di accesso al mercato delle operazioni portuali e nella tutela del modello imprenditoriale portuale regolato delineato dalla legge n. 84/1994” sottolinea ANCIP, esprimendo il pieno apprezzamento nei confronti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e del Presidente Eliseo Cuccaro per aver promosso il giudizio di appello con l’Avvocatura Generale dello Stato e per aver condiviso con ANCIP il percorso difensivo, ulteriormente rafforzato dall’intervento della Filt CGIL Campania.
Una collaborazione, con l’Autorità di sistema, sviluppata nella comune difesa della corretta applicazione delle norme e dei principi fondamentali che regolano l’accesso al mercato imprenditoriale delle operazioni portuali.