Senatore M5S De Falco
Interventi

Competenze in porto, la legge Delrio parla (abbastanza) chiaro

di Gregorio De Falco

Senatore M5S, già Capo sezione operativa della Capitaneria del porto di Livorno

Il dibattito sui confini tra Autorità di Sistema portuale (AdSP) e Autorità marittime (AM) ha preso le mosse dall’intervento su Port News della professoressa Giorgia M. Boi, la quale ha ricordato le modifiche introdotte dai decreti legislativi 169/2016 e 232/2017, attuativi della cosiddetta “Legge Delrio” e che hanno modificato la Legge 84 del 1994 (Riordino della legislazione portuale).

La novella richiamata disciplina tra l’altro i compiti e le funzioni delle AdSP, degli Uffici territoriali portuali (UTP) e delle AM. Con riguardo al Corpo delle Capitanerie di Porto, si stabilisce che dipende dal Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT) nei limiti di cui al DPR 72/2014 e svolge le attribuzioni previste dalle disposizioni vigenti, mentre il Comando Generale esercita le competenze in materie di sicurezza e navigazione attribuite al Ministero.

La professoressa Boi sottolinea come, a suo giudizio, le modifiche apportate non chiariscano i confini dei poteri delle ADPS e di quelli delle AM. Anche il dottor Massimo Provinciali, Segretario Generale dell’AdSP del Mar Tirreno Settentrionale, sia pure in modo più sfumato, sembra avere un’opinione simile al riguardo.

Boi ritiene però che le modifiche alla Legge 84/94 abbiano determinato una menomazione dell’AM nonché l’esclusione del Comandante del Porto dal nuovo Comitato di Gestione dell’AdSP, nonostante il suo ruolo fondamentale nel sistema portuale (in particolare per quel che riguarda la tutela marittima e la sicurezza).

Tuttavia l’articolo 9 comma 1 lettera e) di tale legge prevede che ne faccia parte in via permanente il Direttore marittimo «nella cui giurisdizione rientra il porto sede dell’Autorità di sistema portuale» e che su designazione di questi possa partecipare alla riunione riguardante un dato porto il «rappresentante dell’autorità marittima competente in ordine ai temi trattati in relazione ai porti compresi nell’Autorità di sistema portuale, fermo restando il diritto di voto limitato a uno dei componenti dell’autorità marittima e nelle sole materie di propria competenza».

È quindi confermato che il Comandante del Porto che sia oggetto dell’interessamento del Comitato partecipa alle decisioni inerenti il porto stesso. Viceversa, il Direttore Marittimo non ha autorità e potestà rappresentativa se non in quanto capo di circondario.

Mentre Boi sostiene sotto il profilo soggettivo come non vi sia nessuna specificazione su quali siano le materie che potrebbero richiedere la presenza di un rappresentante di AM nel Comitato, l’Ammiraglio Agostinelli (Capo del II° Reparto del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto) osserva condivisibilmente che – se è vero che il rappresentante permanente dell’AM nel Comitato è il Direttore Marittimo – è anche vero che qualora l’oggetto di discussione sia una tematica relativa a un dato porto all’interno del sistema portuale, il Comandante di quel porto non solo partecipa ma anche e soprattutto vota.

E si deve poi ricordare che il citato art. 9 comma 1 lettera e) della Legge 84/94 modificata dalla Legge Delrio impone che uno solo sia il voto espresso. Ovviamente nel caso ricordato questo sarà espresso dal Comandante del porto o dal Direttore marittimo soltanto se questi non abbia designato il suddetto Comandante di porto.

Per quel che riguarda la chiarificazione del riparto oggettivo delle competenze tra AdSP e AM, secondo Massimo Provinciali l’uso dei termini “portuale” o “marittimo” non è casuale né indifferente. AdSP è l’organo che governa tutti i processi amministrativi delle attività e delle operazioni portuali, sia esercitando competenze proprie sia coordinando le attività svolte nel porto dalle altre pubbliche amministrazioni, Capitaneria di porto compresa (Articolo 6 comma 4 Legge 84/94).

Tutte le competenze che prima della Legge Delrio erano in capo alla Capitaneria (circolazione stradale in ambito portuale, funzioni di gestione demaniale ulteriori rispetto a quelle già previste nella vecchia formulazione dell’art. 8 della Legge 84/94,  come definiti dagli articoli da 36 a 55 e 68 Codice Navigazione, ecc.) devono ritenersi attribuzione ora in capo ad AdSP.

L’Autorità Marittima deve invece governare i processi, in particolare quelli relativi alla sicurezza, che attengano alla navigazione e alla nave «fino a quando essa non sia ormeggiata a banchina». Ed è vero che esiste una congiunzione tra le due competenze, tra la banchina e la nave. Non è una “zona grigia” l’ormeggio come gli altri servizi tecnico-nautici naturale punto di giuntura tra esigenze di sicurezza (cui attende AM) e esigenze commerciali e di valorizzazione del porto (alle quali è preposta ADSP) poiché esse si compongono in relazione di un medesimo fenomeno.

È anche possibile comprendere quali siano le competenze della AM osservando con attenzione la stessa Legge 84/94 come modificata dalla Delrio e dai successivi decreti legislativi di attuazione.

Infatti, a norma l’art. 8 comma 3 lettera f nel Comitato di Gestione di ADSP il rappresentante AM vota, se designato, in ordine alle concessioni in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni (compreso il mantenimento dei fondali) ed esprime il proprio voto anche in ordine all’affidamento dei servizi d’interesse generale non coincidenti né connessi alle operazioni portuali.

Inoltre – in base al combinato disposto dell’art. 9 comma 5 lettera f che richiama l’art. 8 comma 3 lettera m) – il rappresentante della AM nel Comitato di Gestione della AdSP esprime un parere sull’amministrazione delle aree e del bene del demanio marittimo ricadente nella circoscrizione portuale; sulle funzioni demaniali connesse agli artt. da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione e infine sulle competenze previste dagli artt. 16, 17 e 18 della medesima Legge 84/94 in tema di lavoro portuale.

Pertanto, sebbene la riforma Delrio non abbia esplicitato espressamente (come invece sarebbe stato opportuno) il riparto di competenze, appare a chi scrive abbastanza agevole, in base alla normativa citata e a una recente Circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti, delineare un quadro chiaro delle responsabilità che gravano in capo alle due Autorità nonché la zona di sovrapposizione e le diverse finalità tra le stesse Autorità.

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