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Sentenza del Consiglio di Stato

Porto Livorno, legittima la proroga a Lorenzini

di Redazione

Sono legittimi gli atti con cui nel 2019 l’Autorità portuale prolungò la concessione del Terminal Lorenzini (al 50% partecipato da Msc) fino al 2029. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, confermando la sentenza del 2020 con cui il Tar aveva respinto il ricorso di Tdt.

La società terminalistica oggi in predicato di entrare nell’orbita di Grimaldi aveva accusato l’amministrazione dell’Ente portuale di aver favorito con i propri atti il consolidamento e l’ampliamento delle attività svolte da Lorenzini, consentendogli di occuparsi non soltanto ed esclusivamente delle attività multipurpose oggetto della concessione ma anche della movimentazione dei container.

Secondo TDT, le autorizzazioni in favore del terminal Lorenzini erano in contrasto con le previsioni di piano del porto.

Ipotesi cassata dal Consiglio di Stato per il quale è la scheda n.5 delle norme tecniche di attuazione del vigente PRP a prevedere nelle more della redazione, dell’approvazione e dell’attuazione del progetto unitario del terminal multipurpose lo svolgimento di altre tipologie di traffico.

Secondo il Consiglio di Stato, il TAR bene ha fatto a rilevare che tale norma consente alla Lorenzini di continuare a svolgere l’attività de facto fin qui svolta, ivi inclusa quella di movimentazione dei container (pur se ormai divenuta, per lei, prevalente), senza che in ciò possano scorgersi vizi di manifesta irragionevolezza o travisamento nelle scelte pianificatorie rimesse all’amministrazione. “Il che – si legge nella sentenza – equivale a dire che, per effetto della norma transitoria introdotta dalla disciplina generale di piano, la Lorenzini è abilitata a continuare, per il momento, le operazioni di movimentazione containers secondo l’“attuale tipologia di traffici”, e cioè anche in modo prevalente rispetto a quanto risulterebbe dai precedenti atti autorizzativi”.

Alla luce di ciò, non ci sarebbe stato uno snaturamento del terminal. “Per un verso – spiegano i giudici – è infatti proprio il PRP – come già visto – a consentire, sia pure transitoriamente, la contestata situazione, onde l’eventuale “snaturamento” si dovrebbe imputare, semmai, direttamente alle previsioni del piano. Per altro verso, occorre rilevare che la stessa scheda n. 5 delle n.t.a. qualifica il lato est della darsena Toscana come “terminale polifunzionale”, nel quale possono svolgersi, cioè, attività di diversa natura, e quindi sia quelle multipurpose (indicate come prevalenti, nell’area portuale in questione) sia quelle di containerizzazione (indicate, dalla scheda in esame, come secondarie). La polifunzionalità viene prevista per far fronte alla “necessità di fornire al porto di Livorno quelle doti di flessibilità indispensabili per essere pronto ad acquisire, rapidamente, nuove tipologie di traffico, seguendo le indicazioni del mercato, senza sconvolgere l’assetto complessivo del porto”. Come correttamente evidenzia la difesa della controinteressata, emerge, dunque, una natura “flessibile” del terminal, affermata dalle stesse previsioni del PRP”.

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